A chi è rivolto
La SCIA è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo.
Descrizione
Sono sottoposti a SCIA (Segnalazione certificata di inizio di attività edilizia) tutti gli interventi di cui all'art.135 L.R. 65/2014.
Il professionista abilitato verifica preliminarmente la legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorchè in assenza della comunicazione (CILA, CIL).
La conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonchè il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica.
Come fare
La SCIA deve essere presentata tramite servizio online dalla piattaforma digitale dedicata.
Cosa serve
Modulistica unica regionale per l'attività edilizia:
- modulo unico deposito SCIA edilizia
- relazione di asseverazione SCIA edilizia
- allegato H - soggetti coinvolti
- deposito dello stato finale dell'opera art.143 co.3 L.R. 65/2014
- comunicazione di fine lavori
- attestazione asseverata di agibilità
- elaborato tecnico della copertura
La modulistica regionale è scaricabile al seguente indirizzo: https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita-edilizia
Cosa si ottiene
Pratica amministrativa necessaria all’esecuzione di intervento edilizio subordinato per legge a SCIA.
Tempi e scadenze
La SCIA è immediatamente efficace, salvi i casi in cui il titolare acquisisca tramite il Comune i pareri, nulla osta, atti di assensocomunque denominati necessari per l'esecuzione dell'intervento.
Costi
Il contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione e del costo di costruzione, è autocalcolato dal professionista delegato, secondo la tabella degli oneri vigenti per l'anno in corso. Alla SCIA deve essere allegata l'attestazione di versamento dell'intero contributo, oppure in caso di rateizzazione, l'attestazione di versamento della prima rata e copia originale della polizza fideiussoria da prestare a garanzia della somma restante.
Accedi al servizio
Si accede al servizio online dalla piattaforma digitale dedicata tramite il link sotto indicato:
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa Responsabile
Ulteriori informazioni
Varianti
Per eventuali varianti in corso d'opera dovrà essere presentata una nuova SCIA, salvo i casi in cui sia possibile denunciare le variazioni ad opere già eseguite (art.143 co.3 L.R. 65/2014).
La SCIA a variante non modifica in alcun modo i termini previsti, per l'inizio e la fine lavori, della pratica originaria.
Inizio e fine lavori
Nel modello di presentazione della SCIA devono essere indicati gli estremi INPS, INAIL e Cassa Edile dell'impresa o delle imprese esecutrici dei lavori.
Lo stesso adempimento è obbligatorio anche in caso di subentro di nuove imprese durante l'esecuzione dei lavori.
Il termine per la fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di presentazione della SCIA.
Con la fine dei lavori i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto così come approvato.
Agibilità
I professioni abilitati certificano l'agibilità del fabbricato o dell'unità immobiliare con le procedure previste dagli artt. 149 e 150 L.R. 65/2014.
Normativa
- L.R. Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- L.R. Toscana n. 64 del 14 aprile 1995
- D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 (Testo unico dell'edilizia)