Certificato di agibilità degli edifici
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Servizio attivo
Certificazione con cui il professionista abilitato assevera sotto la propria responsabilità la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità.
A chi è rivolto
L'agibilità degli edifici è attestata da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito edile), ai sensi degli artt.149 e 150 della L.R. 65/2014.
Descrizione
L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari di un edificio è la certificazione con cui il professionista abilitato assevera sotto la propria responsabilità la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:
- in conseguenza dell'esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopra elevazione, totali o parziali;
- in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
- in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;
- per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.
Come fare
La richiesta deve essere redatta sul modello regionale e corredata dall'attestazione di versamento dei diritti di segreteria e dagli allegati tecnici e certificazioni previste dalla normativa.
Il modello e gli allegati debbono essere redatti in formato UNI A4 o A3 e firmati digitalmente (formato .p7m).
E' obbligatorio allegare la procura alla presentazione telematica e sottoscrizione digitale.
Il certificato di agibilità è valido ai sensi di legge solamente se sottoscritto digitalmente dal professionista incaricato e completo di tutta la documentazione obbligatoria elencata nel modulo regionale di deposito dell'attestazione e nell'art.149 comma 3 L.R.65/2014.
Cosa serve
Visto il costante aggiornamento della modulistica, si consiglia di scaricare i modelli da queste pagine ogni volta se ne voglia far uso, piuttosto che riutilizzare modelli stampati in precedenza.
Cosa si ottiene
L'attestazione di agibilità delle unità immobiliari di un edificio.
Tempi e scadenze
La certificazione di agibilità dell'edificio decorre dalla data di deposito presso il SUE/SUAP.
Costi
Il certificato di agibilità è soggetto a diritti di segreteria stabiliti dal Comune.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa Responsabile
Ulteriori informazioni
Richiesta del certificato di agibilità dopo il DPR 425/1994
Il DPR 425 del 22/04/1994 ha abrogato il comma 1 dell'art.221 del Testo Unico delle Leggi sanitarie ed il comma 10 dell'art.4 della Legge 493/1993 limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di agibilità, introducendo l'istituto del silenzio-assenso in mancanza del rilascio del certificato da parte del Comune trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda.
Sanzioni
Il certificato di agibilità è presentato entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data di applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VII Capo II della L.R. 65/2014.
Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
Normativa
- L.R. Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
- L.R. Toscana n. 64 del 14 aprile 1995
- D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
- D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 (Testo unico dell'edilizia)