Accertamento di conformità (ai sensi della L.R. 65/2014 art. 206 e art. 209)
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Servizio attivo
L'accertamento di conformità è lo strumento previsto per legittimare interventi realizzati in assenza o difformità di permesso di costruire oppure in assenza o difformità di SCIA.
Accedi al servizioA chi è rivolto
A tutti i cittadini, alle imprese, ai professionisti.
Descrizione
In caso di interventi realizzati in difformità dal permesso di costruire, può essere presentata una istanza di Permesso di Costruire in Sanatoria (art. 206 della L.R. 65/2014).
In caso di interventi realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa, l’avente titolo può ottenere la sanatoria presentando una SCIA in Sanatoria (art. 209 della L.R. 65/2014).
Come fare
Le istanze di Permesso di Costruire in Sanatoria e le SCIA in Sanatoria devono essere presentate allo sportello unico, tramite portale dedicato, dal proprietario o da chi ne abbia titolo ed devono essere corredati dagli elaborati progettuali richiesti.
Cosa serve
L'istanza deve essere presentata utilizzando la modulistica regionale completa di tutti gli elaborati grafici, relazioni, documentazione fotografica, atti di assenso, come meglio specificato nell'allegato 1 al Regolamento Edilizio vigente.
Cosa si ottiene
Sanatoria degli interventi eseguiti in difformità dai titoli abilitativi.
Tempi e scadenze
I tempi per l'esame delle istanze e per il rilascio sono quelli indicati dalla L.R.T, art. 209.
Costi
I permessi di costruire in sanatoria e le S.C.I.A. in sanatoria, sono soggetti al pagamento dei diritti di segreteria stabiliti (vedi tabella) tramite PagoPA.
Per l'istanza di Permesso di Costruire in sanatoria la sanzione e l'ammontare degli oneri concessori verrà comunicata al momento del rilascio.
Per il deposito della SCIA in Sanatoria è necessario versare la sanzione minima e gli eventuali oneri al momento della presentazione dell'istanza.
Accedi al servizio
A mezzo portale Datapiano, previa registrazione e identificazione tramite SPID.
Condizioni di servizio