A chi è rivolto
Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive di Campi Bisenzio che offrono ospitalità a qualsiasi titolo, comprendendo anche gli immobili o parti di essi destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50 (locazioni turistiche) fino a un massimo di 3 pernottamenti consecutivi. L'imposta è dovuta da chi alloggia nelle strutture ricettive senza essere residente nel Comune di Campi Bisenzio. Il Regolamento prevede alcune esenzioni, elencate nell'articolo 3.
Descrizione
L'imposta di soggiorno a Campi Bisenzio - prevista dall'art. 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 - è stata istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31 gennaio 2012, con decorrenza 1° marzo 2012. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 29/03/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento, che sostituisce integralmente il precedente, in vigore dal 1° gennaio 2018, salvo quanto disposto in via transitoria nello stesso Regolamento (vedi art. 14), poi modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 157 del 29/09/2020.
Copertura geografica
Come fare
Il cliente deve pagare l'imposta al gestore della struttura ricettiva entro la partenza e deve conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa dalla struttura ricettiva.
All'atto dell'arrivo e della registrazione dei clienti, il gestore deve informarli dell'obbligo di corrispondere l'imposta, verificando con il cliente la spettanza di eventuali esenzioni.
Cosa serve
Obblighi del Gestore
1) Registrazione della struttura sul portale telematico.
Dal 1° aprile 2023 i gestori delle strutture ricettive in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente registrare la propria struttura sul portale raggiungibile attraverso il seguente link https://abaco.entrateonline.net/campibisenzio.php
2) Informazione agli ospiti.
I gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'Imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondo l'imposta al gestore della struttura, il quale ne rilascia quietanza delle somme riscosse.
3) Dichiarazione e versamento mensile dell'imposta al Comune.
I gestori effettuano il riversamento al Comune di Campi Bisenzio entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese esclusivamente avvalendosi del sistema Fido di rendicontazione e versamento dell'Imposta di soggiorno fino al 15 marzo 2023 per il mese precedente. Dal 1° aprile 2023 la rendicontazione mensile deve essere effettuata tramite il nuovo portale raggiungibile attraverso il seguente link https://abaco.entrateonline.net/campibisenzio.php
La rendicontazione mensile deve essere presentata anche nel caso in cui l'imposta da versare sia pari a zero.
4) Dichiarazione annuale
I gestori devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo (TERMINE RINVIATO AL 30 SETTEMBRE 2022 DAL D.L. 72/2022) a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità approvate con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
La trasmissione telematica della dichiarazione per le annualità 2020 e 2021 è attiva dal 7 giugno 2022 nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate da eseguirsi secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito www.finanze.gov.it sezione "Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno". Una volta che l'utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio, all'interno della scheda "Servizi", nella categoria "dichiarazioni" (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio "imposta di soggiorno" nella casella di ricerca). Lo scorso 19 settembre il MEF ha pubblicato le FAQ per la compilazione della dichiarazione consultabili nella pagina del sito.
Attiva dal 7 al 30 giugno 2022 la compilazione online del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 nell'area riservata del sito web di Agenzia delle entrate.
5) Conto della gestione
I Gestori, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto incaricati di maneggio di denaro pubblico, sono qualificati come agenti contabili e pertanto soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti. A tal fine, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il Modello 21-Conto di gestione relativo all'anno precedente, nel quale devono essere riportate le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel periodo 01.01/31.12 dell'anno di riferimento e indicati i relativi estremi del riversamento al Comune. Il Modello deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal Gestore (titolare/legale rappresentante della struttura), utilizzando le seguenti modalità:
- inviandolo sottoscritto digitalmente tramite PEC all'indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it;
- nviandolo tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Campi Bisenzio, Servizio Tributi, Piazza Dante n. 36, 50013 Campi Bisenzio;
- consegnandolo direttamente presso l'ufficio protocollo.
Cosa si ottiene
Con il pagamento dell'imposta di soggiorno (IDS) si ottiene l'assolvimento degli obblighi di legge.
Tempi e scadenze
Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Campi Bisenzio dell’imposta di soggiorno dovuta, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese.
Accedi al servizio
Per la registrazione strutture e la rendicontazione mensile utilizzare le funzionalità del portale dedicato alla gestione dell'imposta di soggiorno:
Condizioni di servizio