Ricorso al Prefetto di Firenze avverso verbali al Codice della Strada
-
Servizio attivo
Entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica,può essere proposto ricorso al verbale a condizione che non sia stato effettuato il pagamento.
Accedi al servizioA chi è rivolto
Ai destinatari di verbali di violazione amministrativa al Codice della Strada elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Campi Bisenzio.
Come fare
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196 del C.d.S. possono proporre, entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica, ricorso dinnanzi al Prefetto di Firenze mediante raccomandata A.R. oppure presentando l'istanza a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Campi Bisenzio.
Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs 285/92, il Prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
Cosa serve
- documento di identità personale
- copia del verbale per il quale si propone ricorso
- eventuali allegati
Cosa si ottiene
Ordinanza di archiviazione oppure Ordinanza di ingiunzione.
Tempi e scadenze
Il responsabile dell'ufficio o del Comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso ovvero dal ricevimento degli atti da parte del Prefetto. Gli atti, corredati dalla prova dell'avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
Il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o Comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore,secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 2, del C.d.S., ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art.195, comma 2, del C.d.S. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o Comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
Accedi al servizio
Puoi compilare online la domanda tramite piattaforma F.I.D.O.
Oppure è possibile presentare il ricorso dinnanzi al Prefetto di Firenze (Via Giacomini 8 - Firenze) mediante raccomandata A.R. o presentando l'istanza a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Campi Bisenzio.
Condizioni di servizio