A chi è rivolto
Cittadini e stranieri.
Descrizione
La dichiarazione di residenza è la dichiarazione che l'interessato deve obbligatoriamente rendere entro 20 giorni dal momento in cui abita effettivamente all'indirizzo dichiarato.
Può avere ad oggetto:
- il trasferimento di residenza da altro comune , dall'estero o trasferimento di residenza all'estero;
- la costituzione di nuova famiglia o mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;
- il cambio di abitazione all'interno del comune.
Come fare
La dichiarazione di residenza può essere resa attraverso le seguenti modalità:
- utilizzando il portale A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ) https://www.anagrafenazionale.interno.it/ Il portale del Ministero dell'Interno offre un canale semplice e veloce di interscambio con le anagrafi comunali attraverso un sofisticato sistema informatico a mezzo del quale il cittadino può dialogare con il pubblico ufficiale titolare del procedimento. Il sistema richiede SPID ( identità digitale ) a tutela dei dati del richiedente e certezza di essi;
- tramite invio PEC all'indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it della modulistica presente in calce;
- mediante raccomandata AR da inoltrare all'ufficio anagrafe del Comune al seguente indirizzo: Comune di Campi Bisenzio Piazza Dante n. 36 CAP 50013 - CAMPI BISENZIO (FI);
I CITTADINI STRANIERI, che incontrino difficoltà nella compilazione, possono riferirsi allo Sportello Accoglienza che procurerà ogni utile assistenza previo appuntamento.
Cosa serve
La domanda di residenza deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti dalla modulistica ministeriale.
Nessun problema per chi utilizzi il portale A.N.P.R. in quanto lo stesso guida alla compilazione in modo chiaro e semplice.
La dichiarazione di residenza deve essere sottoscritta da TUTTI i componenti maggiorenni interessati al procedimento. Ad ogni firma deve corrispondere la copia del documento di identità della persona. La questione non si pone per chi utilizzi SPID.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
- Il cittadino di Stato EXTRA-CEE deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A.
- Il cittadino di Stato appartenente alla CEEdeve allegare la documentazione indicata nell' allegato B.
Cosa si ottiene
Iscrizione anagrafica – residenza per dimora abituale e cambio residenza.
Tempi e scadenze
Il procedimento di iscrizione presso l'anagrafe del Comune è un procedimento complesso.
Ciò significa che allo stesso partecipano più organi.
Tuttavia le nuove disposizioni hanno reso il cammino molto più veloce.
Infatti a seguito della dichiarazione resa, l'ufficio anagrafe entro i 2 giorni successivi, provvede a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.
Conseguentemente, ciò a dire entro i successivi 45 giorni, sarà accertata la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa mediante verifica degli organi della Polizia Municipale.
Trascorsi i quali se non sarà effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ( preavviso di rigetto ex at. 10bis l. 241/1990 ) , l'iscrizione si intende confermata.
Costi
Nessun costo.
Procedure collegate all'esito
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.
E' opportuno ricordare che l'iscrizione anagrafica comporta ulteriori adempimenti ad essa collegati.
Nello specifico ed a solo titolo di esempio:
- Comunicazione di cessione di fabbricato
- Adempimenti collegati alla smaltimento rifiuti, permessi di viabilità.
Accedi al servizio
La dichiarazione di residenza può essere resa utilizzando il portale A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente )
Oppure
- tramite invio PEC all'indirizzo comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it della modulistica presente in calce;
- mediante raccomandata AR da inoltrare all'ufficio anagrafe del Comune al seguente indirizzo: Comune di Campi Bisenzio Piazza Dante n. 36 CAP 50013 - CAMPI BISENZIO (FI);
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa Responsabile
Vincoli
Avere la dimora abituale nel Comune di Campi Bisenzio.
A tal fine giova ricordare che per dimora abituale si intende la permanenza nel luogo dichiarato, la quale non è incompatibile con eventuali temporanei allontanamenti ( Corte di Cassazione 1965 )
Casi particolari
Che cosa accade in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione falsa.
Sarà dunque dovere d'ufficio, laddove ne ricorrano i presupposti, provvedere alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
- Legge n. 1228 del 24 Dicembre 1954: Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.1989 n. 223: Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;
- Art. 5 del Decreto Legislativo 09/02/2012, n. 5, convertito in L. 04/04/2012 n. 35 ( Pacchetto Semplificazioni e Sviluppo);
- l'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005.