A partire dal trentesimo giorno antecedente le elezioni, cioè da venerdì 10 maggio 2024, l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 1 della Legge 04/04/1956 n. 212.
Affissioni di propaganda elettorale
La Giunta Comunale, con delibera n. 94 del 07/05/2024, ha individuato e delimitato gli appositi spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alle prossime elezioni Europee.
Qui di seguito si trova il prospetto relativo all'ubicazione di tali spazi sul territorio comunale, allegato alla suddetta delibera.
Propaganda elettorale diretta
E' quella dei partiti, dei gruppi politici partecipanti direttamente alle competizioni elettorali. Per ogni singola elezione, ad ogni lista o candidato uninominale ammesso spetta uno spazio. Gli spazi per la propaganda diretta saranno assegnati in base ad appositi sorteggi il cui esito sarà comunicato dalla Prefettura di Firenze.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi propaganda diretta
Nella seduta del 13/05/2025, la Giunta Comunale, con delibera n. 102, ha provveduto a delimitare ripartire ed assegnare gli spazi già stabiliti con la precedente deliberazione n. 94 del 07/05/2024 e da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, assegnandone uno ad ognuna delle 12 liste di candidati che sono state ammesse alla competizione elettorale per le elezioni Europee del 8-9/06/2024, come segue:
1° estratta la lista:LIBERTA';
2° estratta la lista:FRATELLI D'ITALIA;
3° estratta la lista:FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE;
4° estratta la lista:ALLEANZA VERDI E SINISTRA;
5° estratta la lista:LEGA SALVINI PREMIER;
6° estratta la lista:MOVIMENTO 5 STELLE;
7° estratta la lista:ALTERNATIVA POPOLARE;
8° estratta la lista:STATI UNITI D'EUROPA;
9° estratta la lista:DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE;
10° estratta la lista: PACE TERRA DIGNITA';
11° estratta la lista: PARTITO DEMOCRATICO;
12° estratta la lista: AZIONE - SIAMO EUROPEI.
Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, a partire dal giorno 10 maggio 2024, sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi di partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975 n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza obbligo di preavviso al Questore.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Da venerdì 10 maggio 2024 l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2 della citata legge n. 130/1975.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con le ricorrenze del 2 giugno
Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.
Uso di locali comunali
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
Agevolazioni fiscali
Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.
Diffusione dei sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art: 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 25 maggio 2024, sino alla chiusura delle
operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
Inizio divieto di propaganda
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione - considerando giorno della votazione, come già detto, quello di domenica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024 - e quindi da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Normativa di riferimento
La campagna e la propaganda elettorale sono disciplinate da:
Legge 04/04/1956 n. 212
Legge 24/04/1975 n. 130
Legge 10/12/1993 n. 515
Legge 22/02/2000 n. 28.